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Costituzione |
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Art. 1 |
È costituita in Mantova l’associazione di promozione sociale denominata “Società per il Palazzo Ducale”, associazione fondata nel 1902, regolata dal presente Statuto e, in quanto non disponga, dalla L. n. 383/2000, dalla l.r. n. 1/2008 e dal Codice Civile ^
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Art. 2
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Scopi della “Società per il Palazzo Ducale” sono: contribuire alla tutela, alla conservazione, all’accrescimento e alla conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale del Palazzo Ducale, nonché di altri beni mantovani; prestare collaborazione agli Enti preposti a tali scopi nel conseguimento dei loro fini; concorrere alla formazione di una elevata coscienza di questi valori specie tra i giovani.
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Art. 3 |
L’associazione, senza fini di lucro e con l’azione diretta e personale e
gratuita dei propri aderenti, in conformità a quanto detto nell’articolo
precedente, potrà interessarsi oltre che al Palazzo Ducale, anche ad altri
monumenti della città e della provincia nonché promuovere e partecipare a
quelle attività che contribuiscano a sviluppare, nella cittadinanza, la
conoscenza del patrimonio artistico mantovano e ad accrescere la
consapevolezza della propria appartenenza al territorio. Quanto previsto
nell’oggetto dell’associazione, potrà essere svolto sia in Italia che in
altri Stati, ponendo particolare attenzione agli scambi culturali sia
all’interno che all’estero.^
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| Art. 4 | I membri dell’associazione si distinguono nelle seguenti categorie:
In ciascuna categoria possono essere
ammesse tanto le persone fisiche, quanto le persone giuridiche e gli Enti in
genere nelle persone dei loro rispettivi rappresentanti legali
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| Art. 5 |
È costituito, nell’ambito dell’associazione, un “Gruppo Giovani” che potrà raccogliere i soci di età fino ad anni 30. Esso sarà retto da due coordinatori scelti dal Consiglio Direttivo.
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| Art. 6 | Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.
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| Art. 7 |
Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione.
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| Art. 8 |
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta
e lo stesso rappresentante non può rappresentare più di un Socio.
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| Art.
9 |
Gli aderenti cessano di partecipare all’associazione:
Gli stessi non possono richiedere contributi versati e non hanno alcun diritto sul suo patrimonio. ^
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Art. 10 |
Le quote valgono per l’anno solare in cui sono state versate, o per l’anno solare successivo se il versamento avvenga dopo il 31 ottobre. Il socio che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al Consiglio di Amministrazione almeno tre mesi prima della fine dell’anno solare. In caso diverso il socio si intende impegnato anche per l’anno successivo.
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| Art. 11 |
Gli aderenti hanno diritto:
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| Art. 12 |
Gli aderenti sono obbligati:
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| Art. 13 |
Le prestazioni fornite dagli aderenti e in generale da tutti i
componenti gli organi sociali sono a titolo gratuito e non possono essere
retribuite. Agli aderenti possono essere rimborsate solo le spese
effettivamente sostenute secondo opportuni parametri preventivamente
stabiliti dal Consiglio Direttivo.
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| Art. 14 | Il patrimonio dell’associazione è costituito:
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| Art. 15 |
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
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| Art. 16 | I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio
di Amministrazione. ^
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Art. 17
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Sono organi dell’Associazione:
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Art. 18 |
L’Assemblea è costituita da tutti i soci
di cui all’art 4 ed è Ordinaria e Straordinaria.
All’Assemblea Ordinaria competono inoltre:
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Art. 19 |
L’Assemblea Straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei soci e comunque è convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
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Art. 20 |
L’assemblea Ordinaria è validamente
costituita con la presenza, in prima convocazione, della maggioranza
assoluta dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero
dei soci presenti.
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Art.
21 |
Le convocazioni delle Assemblee sono fatte mediante invito spedito ai soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.
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Art. 22 |
Ogni socio ha diritto ad un voto (se in regola con il pagamento del contributo). L’elezione delle cariche sociali è disciplinato da un apposito regolamento approvato dall’Assemblea dei Soci.
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Art. 23 |
L’Associazione è amministrata da un
Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di sette ad un
massimo di undici soci nominati dall’Assemblea per il periodo di tre
anni.
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Art. 24 |
Il Consiglio elegge nel suo seno un
Presidente, un Vice – presidente, un Tesoriere, un Segretario e può
cooptare, per particolari necessità, sino a due soci.
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Art. 25 |
Il Consiglio è convocato dal Presidente
o, in sua assenza, dal Vice – presidente o, per loro incarico, dal
Segretario, mediante invito speciale (salvo i casi di urgenza) almeno
sette giorni prima dell’adunanza e contenente l’ordine del giorno.
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Art. 26 |
Il Consiglio è presieduto da Presidente
o, in difetto, dal Vice – presidente o, in assenza pure di quest’ultimo,
da chi ne sia nominato dalla maggioranza dei Consiglieri. In caso di
parità di voti prevale il voto di chi presiede.
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Art. 27 |
Spetta al Consiglio di decidere
insindacabilmente sull’ammissione dei soci, a qualsiasi categoria essi
appartengono.
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Art. 28 |
Il Consiglio può redigere un
Regolamento dell’associazione..^
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Art. 29 |
L’esercizio
sociale corrisponde all’anno solare.
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Art. 30 |
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti
ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. È fatto divieto distribuire tra i soci eventuali avanzi o residui di bilancio. Tutti gli avanzi o gli utili di bilancio devono essere reinvestiti per il conseguimento dello scopo sociale. ^
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COLLEGIO DEI REVISORI
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Art. 31 |
Il Collegio dei Revisori,
eletto dall’Assemblea Ordinaria tra i soci dotati di adeguata preparazione,
è composto da un Presidente, due membri effettivi e due membri supplenti.
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COLLEGIO DEI PROBIVIRI
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Art. 32 |
Collegio dei Probiviri, eletto
dall'Assemblea Ordinaria preferibilmente tra i soci con maggiore anzianità
di iscrizione all'Associazione, e comunque tra quelli dotati di adeguata
preparazione. É composto da un Presidente e due membri effettivi. È l'organo che decide inappellabilmente, pro bono et aequo, e senza formalità di procedura, sulle infrazioni statutarie e regolamentari, nonché sulle infrazioni alle norme associative commesse dagli iscritti; allo stesso modo, dirime ogni controversia tra gli organi dell'Associazione, tra l'Associazione e gli iscritti, come pure tra l'Associazione e terzi, sempre facendo salvo il principio del contraddittorio. La carica di Proboviro non è cumulabile con altre cariche in seno all'Associazione. I membri del Collegio restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.
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SCIOGLIMENTI DELL'ASSOCIAZIONE
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Art. 33 |
Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’associazione può essere proposta dal Consiglio di Amministrazione e approvata dall’Assemblea Straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno col voto favorevole di almeno i ¾ dei soci. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico e analogo settore, secondo le indicazioni dell’Assemblea. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti. ^ |
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Approvato dall'Assemblea straordinaria del 19 aprile
2008 - reg. all'Uff. del Registro di Mantova il 23 maggio 2008 al n°
4473
Ass. di Promozione Sociale iscritta al Registro
Prov.le Sez. F con Decr. Prov. di Mantova n° 31 del 23 luglio 2008
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Società
per il Palazzo Ducale di Mantova
segreteria@societapalazzoducalemantova.it